giovedì 13 aprile 2017

TRASPORTO DISABILI Trasporto di persone: Onlus svincolate dalle regole Ncc |

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 Il trasporto di persone disabili .

Trasporto di persone: Onlus e imprese di assistenza, svincolate dalle regole Ncc Copyright Taxistory.it

da diritto24.ilsole24ore.com Una sentenza importante per tutto il mondo del volontariato, che vede riconosciuta la specificità del servizio sociale. Il giudice di pace di Cesena con sentenza n. 1095 dell’11 novembre 2013 , dopo circa un anno ha ritenuto illegittime le quindici multe che la polizia municipale di Cesenatico aveva elevato nei confronti dei mezzi dell’associazione e dei volontari che «accompagnavano una persona in difficoltà da un comune del circondario all’ospedale”.
Si è risolto così con una sentenza lapidaria e stringata, quello che era il primo caso simile in Italia di un contenzioso tra un soggetto privato ed un ente pubblico.
No a specifiche immatricolazioni e patenti “tematiche”
Il giudice di pace Stefano Santini ha condiviso in pieno la linea dell’associazione di volontariato, assolvendola da ogni accusa per cui aveva ricevuto sanzioni dalla polizia municipale di Cesenatico e, di conseguenza. accolto tutti i ricorsi presentati dalla stessa e annullato i provvedimenti della polizia locale. Il tutto con buona pace dei privati (ditta che sosteneva di essere stata danneggiata dall’attività dell’Associazione di volontariato, peraltro estromessa dal giudizio di merito) e delle verifiche eseguite dalla polizia municipale, che richiedeva la presenza di veicoli immatricolati appositamente e patenti “tematiche” per i volontari alla guida dei mezzi. Il giudice ha rilevato nella sentenza che sia l’istruttoria svolta che la documentazione esistente in atti hanno evidenziato come l’associazione ricorrente ha svolto l’attività di accompagnamento nell’espletamento dei servizi istituzionali di volontariato. Non è quindi fondata l’applicazione all’Associazione delle norme relative alle prescrizioni imposte alle imprese che svolgano servizio di noleggio di veicoli con conducente, non avendo l’associazione di volontariato fine di lucro. Gli automezzi ed i conducenti dell’associazione, quindi, non sono tenuti ai requisiti delle ditte private, (NCC con conducente).
Il fatto
Tutto era nato da una richiesta di verifiche da parte di un privato, che aveva chiesto ai vigili di controllare Auser, perché, con i suoi volontari, gli aveva sottratto del lavoro riferito ad uno specifico appalto che lui aveva stipulato con l’Ausl. La querelle tra Auser e polizia municipale di Cesenatico si era poi allargata anche a Cesena, dove la multa ed il fermo di un veicolo erano stati eseguiti su un minibus per il trasporto scolastico. Analoghi i termini rispetto a Cesenatico, dove, davanti al giudice, i vigili hanno sostenuto che non erano in regola i mezzi dell’Auser che effettuano il trasporto da e per gli ospedali. Gli agenti avevano elevato multe ai conducenti e fermato alcuni veicoli, elevando contravvenzioni accompagnate dalla sanzione accessoria del sequestro della carta di circolazione.
Secondo la polizia locale, infatti, si tratta di un “noleggio di vettura con autista”, che è disciplinato da apposite licenze e deve essere fatto con mezzi immatricolati e autisti autorizzati. Le vetture dell’associazione, come quelle di tanti altri enti, sono invece auto “normali” di proprietà dell’associazione e chi usufruisce del servizio lo fa su chiamata. L’Auser ha ribattuto che il servizio reso per lo spostamento di pazienti bisognosi di cure continue agli ospedali di zona, e spesso non autosufficienti, non deve rientrare nella disciplina indicata dalla polizia locale.
E questa linea è stata sposata dal giudice di pace Stefano Santini, che con poche righe di sentenza ha dato ragione ad Auser, mantenendo in piedi a tutti gli effetti il servizio così come strutturato fino ad ora e così come viene svolto anche da altri enti di volontariato sul territorio. Tutto finito? Può essere di no. L’azienda privata che per prima ha messo in evidenza la questione potrebbe ricorrere ad un successivo grado di giudizio per la tutela dei propri interessi. Così come la polizia municipale, che continuando a pensare di essere nel giusto, pur rispettando ovviamente la sentenza, valuterà se ci sono le condizioni per proporre appello contro la sentenza.

   Il servizio di trasporto disabili per scopi di assistenza è per lo più legato all’offerta socio-assistenziale di enti pubblici: comuni, province o regioni, mentre il trasporto per motivi di svago o turistici ( senza nulla togliere all’ente pubblico nella scelta di orientarsi anche su questo campo) è più legato ad una richiesta di associazioni di volontariato o dello stesso disabile. Quest’ultimo, chiede un servizio di trasporto, anche quando versa in condizioni di particolare solitudine, per uscire a far la spesa, per commissioni, per andare a fare una passeggiata al parco.

  GLI INVESTIMENTI DA FARE
L’investimento, in termini di capitale che l’autista per disabili dovrà effettuare sarà quello del possesso dell’auto propria, che generalmente tutti hanno, corredata da particolari requisiti di adattabilità ai disabili. In commercio esistono diversi ausili e dispositivi che inseriti nell’automobile consentono al disabile di poter guidare, ma anche semplicemente di poter salire in auto per essere trasportato. Si tratta di sollevatori, pedane, sedili specifici con dispositivo girevole a 90 gradi, ancoraggi per carrozzine e cinture di sicurezza apposite.   Questi ausili vengono forniti dalle concessionarie, assieme al veicolo acquistato, oppure se avete acquistato in precedenza, potete recarvi dalla concessionaria che vi ha venduto il veicolo per chiedere l’allestimento degli accessori necessari al espletare il servizio di trasporto disabili.
                                                                   L’AUTISTA
Il profilo più diffuso, dell’autista per disabili ed anziani, è quello del conducente con auto propria. Nell’ambito di questo servizio bisogna distinguere tre differenti tipologie di attività:
1)- il privato munito di auto e patente, che si offre per trasporto occasionale a conoscenti e vicini anziani o diversamente abili,
2)-il professionista con partita iva, in possesso di qualifica abilitante, patente ed auto propria, l’autista omonimo messo a disposizione dei soggetti non autosufficienti da imprese o agenzie. Il primo caso, si configura come attività occasionale, che se supera i 5 mila euro annui, prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, cioè alla cassa pensionistica messa a disposizione di particolari categorie di lavoratori autonomi e liberi-professionisti.
3)-L’operatore socio-assistenziale abilitato, con patente ed auto propria che decide di offrire il servizio trasporto disabili in maniera continuativa, a pagamento, deve aprire partita IVA, la procedura è gratuita. Trattandosi di una figura professionale non costituita in un ordine, ma solo in elenchi di natura privata, ha obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, non avendo una cassa pensionistica a parte come quella degli Ingegneri, ad esempio.
Se l’operatore autista, svolge attività di trasporto in maniera occasionale e riesce a superare i 5 mila euro annui di reddito, dovrà iscriversi pure alla gestione separata dell’ INPS. L’autista per disabili, non può configurarsi, però, come un lavoratore parasubordinato o collaboratore con contratto a progetto, quindi la migliore forma di svolgimento dell’attività è quella della ditta che prevede la procedura di apertura P:IVA ( gratis), iscrizione alla Camera di Commercio qualora svolga l'attività da imprenditore ( pagamento di un diritto annuo), apertura di posizione INPS ( non gestione separata) e INAIL.

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                                                    FORME SOCIETARI POSSIBILI
La forma giuridica, generalmente scelta per offrire questo servizio è quella della ditta individuale. Se, invece, si decide di partire con una soluzione più ampia, e si è in team, si può ideare l’impresa di servizi di trasporto per soggetti non autosufficienti, creando una società, con uffici, sede legale, automezzi propri ( pullmini, automobili) a marchio e loghi della ditta, da affidare a conducenti abilitati dai titoli e dalle patenti che abbiamo elencato nelle scorse puntate del nostro reportage. I costi dell’avvio di un’impresa siffatta, sono maggiori. Intanto si può risparmiare sui costi del personale se il ruolo di autisti viene affidato ai soci titolari dell’azienda. Le forme giuridiche per un’impresa come quella che abbiamo descritto sono a gestione familiare, in nome collettivo, a responsabilità limitata, in accomandita semplice, ma anche società cooperativa sociale, una forma che sta prendendo sempre più piede nel settore delle attività e dei servizi socio assistenziali e che, per l’importanza del ruolo svolto nei confronti dell’assistenza a soggetti deboli e svantaggiati, gode di particolari agevolazioni fiscali. Non esistono tariffe particolari da applicare nello svolgimento del servizio, dipende dalle disponibilità del cliente e dalle proposte dell’impresa. Alcuni clienti benestanti, si offrono di pagare una retta o abbonamento mensile, che si aggira intorno ai 400 euro. Quella dell’abbonamento mensile è la scelta più idonea per organizzare e sincronizzare gli incassi del servizio di trasporto. Il numero minimo di clienti dipende proprio dalle disponibilità di reddito dei medesimi e dal livello di abbonamento fissato.
Fonti Rosalba Mancuso

TRASPORTO E SOSTEGNO AI DISABILI

Nei servizi di trasporto, non di linea, di persone con disabilità deve essere presente oltre all’autista anche un accompagnatore e per le carrozzine funziona come per le auto, è indispensabile avere un poggiatesta montato su di essa, perché in caso di incidente è molto pericoloso quando la testa non ha un appoggio dietro.

 

Qualcuno si sarà chiesto se e quanto siano utili, ai fini della sicurezza, i poggiatesta installati sulle nostre auto. Ed ecco la risposta: la loro presenza è fondamentale quando vengono usati nel modo corretto.
Oggi la maggior parte delle Case automobilistiche li produce come accessori di serie per tutti i passeggeri sulla gran parte delle auto in commercio, ma a cosa servono? Di fatto giocano un ruolo vitale per la sicurezza ed il loro uso corretto è capace di prevenire gravi lesioni, come ad esempio il colpo di frusta.
L’art. 26 della Legge n. 104/92 così dispone: Mobilità e trasporti collettivi.
- 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
 2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. .
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. .
 6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.” Anche a seguito dell’entrata in vigore, nel 2001, del nuovo riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del trasporto locale in genere, ma ancor di più del servizio socio-assistenziale di trasporto per persone con disabilità, è di esclusiva competenza della Regione. La Regione, infatti, con proprio atto dovrebbe stabilire le modalità di erogazione del servizio, inclusa la previsione della tipologia del personale da utilizzare. Viceversa, ai Comuni spetterebbe realizzare il servizio, regolamentandolo, semmai con proprio Regolamento Comunale, secondo le prescrizioni regionali. Per es. la Regione Sicilia nella Legge Regionale n. 16 del 28/03/1986 ha stabilito che il servizio di trasporto verso la scuola degli alunni con disabilità debba essere effettuato attraverso “mezzi adeguati e con accompagnatore”. A tale determinazione si attengono i vari Comuni della Sicilia anche nella fissazione dei requisiti cui attenersi per l’affidamento del servizio presso terzi. Pertanto, occorrerebbe, volta per volta, far riferimento ai singoli e specifici provvedimenti regionali. In ogni caso, Anffas ritiene che tra i requisiti minimi indefettibili per l’attivazione di un servizio di trasporto per persone con disabilità debba sempre essere prevista la necessità di utilizzare, oltre ad un autista, anche un accompagnatore, almeno per il trasporto di persone con disabilità non autosufficienti. In tale ultimo caso, infatti, la mancanza di un accompagnatore, che sia preposto all’assistenza di persone soggette ad episodi di crisi anche repentine ed imprevedibili, determinerebbe una totale insicurezza del trasporto, non potendo il solo autista governare il mezzo e al tempo stesso contenere tali episodi.