Nei servizi di trasporto, non di linea, di persone con disabilità deve essere presente oltre all’autista anche un accompagnatore e per le carrozzine funziona come per le auto, è indispensabile avere un poggiatesta montato su di essa, perché in caso di incidente è molto pericoloso quando la testa non ha un appoggio dietro.
Qualcuno si sarà chiesto se e quanto siano utili, ai fini della sicurezza, i poggiatesta installati sulle nostre auto. Ed ecco la risposta: la loro presenza è fondamentale quando vengono usati nel modo corretto.
Oggi la maggior parte delle Case automobilistiche li produce come accessori di serie per tutti i passeggeri sulla gran parte delle auto in commercio, ma a cosa servono? Di fatto giocano un ruolo vitale per la sicurezza ed il loro uso corretto è capace di prevenire gravi lesioni, come ad esempio il colpo di frusta.
Oggi la maggior parte delle Case automobilistiche li produce come accessori di serie per tutti i passeggeri sulla gran parte delle auto in commercio, ma a cosa servono? Di fatto giocano un ruolo vitale per la sicurezza ed il loro uso corretto è capace di prevenire gravi lesioni, come ad esempio il colpo di frusta.
L’art. 26 della Legge n. 104/92 così dispone: Mobilità e trasporti collettivi.
- 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. .
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. .
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.” Anche a seguito dell’entrata in vigore, nel 2001, del nuovo riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del trasporto locale in genere, ma ancor di più del servizio socio-assistenziale di trasporto per persone con disabilità, è di esclusiva competenza della Regione. La Regione, infatti, con proprio atto dovrebbe stabilire le modalità di erogazione del servizio, inclusa la previsione della tipologia del personale da utilizzare. Viceversa, ai Comuni spetterebbe realizzare il servizio, regolamentandolo, semmai con proprio Regolamento Comunale, secondo le prescrizioni regionali. Per es. la Regione Sicilia nella Legge Regionale n. 16 del 28/03/1986 ha stabilito che il servizio di trasporto verso la scuola degli alunni con disabilità debba essere effettuato attraverso “mezzi adeguati e con accompagnatore”. A tale determinazione si attengono i vari Comuni della Sicilia anche nella fissazione dei requisiti cui attenersi per l’affidamento del servizio presso terzi. Pertanto, occorrerebbe, volta per volta, far riferimento ai singoli e specifici provvedimenti regionali. In ogni caso, Anffas ritiene che tra i requisiti minimi indefettibili per l’attivazione di un servizio di trasporto per persone con disabilità debba sempre essere prevista la necessità di utilizzare, oltre ad un autista, anche un accompagnatore, almeno per il trasporto di persone con disabilità non autosufficienti. In tale ultimo caso, infatti, la mancanza di un accompagnatore, che sia preposto all’assistenza di persone soggette ad episodi di crisi anche repentine ed imprevedibili, determinerebbe una totale insicurezza del trasporto, non potendo il solo autista governare il mezzo e al tempo stesso contenere tali episodi.
- 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. .
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge. .
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.” Anche a seguito dell’entrata in vigore, nel 2001, del nuovo riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del trasporto locale in genere, ma ancor di più del servizio socio-assistenziale di trasporto per persone con disabilità, è di esclusiva competenza della Regione. La Regione, infatti, con proprio atto dovrebbe stabilire le modalità di erogazione del servizio, inclusa la previsione della tipologia del personale da utilizzare. Viceversa, ai Comuni spetterebbe realizzare il servizio, regolamentandolo, semmai con proprio Regolamento Comunale, secondo le prescrizioni regionali. Per es. la Regione Sicilia nella Legge Regionale n. 16 del 28/03/1986 ha stabilito che il servizio di trasporto verso la scuola degli alunni con disabilità debba essere effettuato attraverso “mezzi adeguati e con accompagnatore”. A tale determinazione si attengono i vari Comuni della Sicilia anche nella fissazione dei requisiti cui attenersi per l’affidamento del servizio presso terzi. Pertanto, occorrerebbe, volta per volta, far riferimento ai singoli e specifici provvedimenti regionali. In ogni caso, Anffas ritiene che tra i requisiti minimi indefettibili per l’attivazione di un servizio di trasporto per persone con disabilità debba sempre essere prevista la necessità di utilizzare, oltre ad un autista, anche un accompagnatore, almeno per il trasporto di persone con disabilità non autosufficienti. In tale ultimo caso, infatti, la mancanza di un accompagnatore, che sia preposto all’assistenza di persone soggette ad episodi di crisi anche repentine ed imprevedibili, determinerebbe una totale insicurezza del trasporto, non potendo il solo autista governare il mezzo e al tempo stesso contenere tali episodi.